Il commercio di animali è diventato purtroppo uno dei maggiori traffici economici a livello mondiale, e proprio perchè fonte di denaro e potere è spesso controllato dalla criminalità organizzata.
Non solo  cani e  gatti vengono messi sul mercato per essere venduti come merce, ma anche molte specie esotiche mettendole a  serio pericolo di estinzione: questo causerebbe un impoverimento dei singoli ecosistemi e quindi della biodiversità , un enorme pericolo perchè un’alterazione di quello che sembra un piccolo equilibrio, nel corso del tempo ha la capacità di ripercuotersi a livello più ampio, globale.

CITES: cos’è e a cosa serve

Per contrastare tutto questo è stata data vita al CITES, acronimo di Convention on International Trade of Endangered Species (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) e chiamata anche Convenzione di Washington (li dove è stata firmata nel 1975): il suo scopo è quello di regolamentare il commercio di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, tutelando quindi anche il loro habitat; sono interessati animali vivi e morti (e parti di questi come pelli e avorio), piante, derivati (ad esempio medicinali)

Ogni specie prevede un “trattamento” diverso, ed infatti queste vengono divise in tre categorie:
– specie per le quali il commercio è vietato a livello internazionale;
– specie per le quali il commercio avviene sotto il controllo di organismi internazionali e per le quali è richiesto il certificato CITES (in tal caso il commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza);
– specie per le quali il commercio avviene sotto il controllo dei singoli paesi, al fine di tutelare particolari specie endemiche.

CITES: in Italia

Nel nostro Paese la convenzione è entrata in vigore il 31 dicembre 1979 e coinvolge diversi organismi:

  • Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: è la principale Autorità di gestione, con funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento;
  • Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali che si avvale del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) dell’Arma dei Carabinieri: è l’Autorità per l’emissione dei certificati e di controllo sul territorio (oltre alla Guardia di Finanza che opera a livello doganale);
  • Ministero dello Sviluppo Economico: è l’autorità preposta per il rilascio di licenze di importazione ed esportazione.

Oltre alla Convenzione e ai regolamenti comunitari c’è anche la Legge 7 febbraio 1992 n.150 che prevede alcune misure più restrittive: stabilisce il divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili quando questi possono costituire un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica; impone l’obbligo di un registro per le attività commerciali che coinvolgono esemplari vivi, morti, parti di essi o derivati di specie elencate negli allegati A e B del Regolamento 338/97. Questi sono solo alcuni esempi.

Come comportarsi nella pratica

Cittadini privati e imprese che desiderano importare/esportare esemplari di flora e fauna, vivi o morti, o loro derivati devono quindi prima verificare se essi rientrano o meno nella regolamentazione CITES, ed eventualmente richiedere il relativo permesso/certificato; la mancanza di questo ne determina il sequestro, oltre a comportare ammende e sanzioni penali.

Un’attenzione particolare devono porla i turisti: spesso non conoscono tale regolamentazione oppure, nonostante sia a loro ben nota, preferiscono rischiare pur di ritornare a casa propria con qualche souvenir esotico.

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